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Separazione, quando l’accordo autonomo non è modificabile in sede di divorzio

11 dicembre 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Gli accordi patrimoniali tra gli ex coniugi che trovano nella separazione soltanto l’occasione per essere adottati, rimanendo del tutto autonomi, non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ex art. 710 c.p.c. o in sede di divorzio.

È quanto affermato, in sintesi, dalla Cassazione all’interno dell’ordinanza n. 31486/2025, depositata lo scorso 3 dicembre.

La modifica (o conferma), infatti, può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi (che seguono le regole dell’art. 1372 c.c.). La Suprema Corte ha così respinto il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte di appello che aveva ritenuto non modificabile l’impegno da lui assunto a pagare le rate del mutuo fino alla sua estinzione.

La separazione consensuale, si legge nel provvedimento, è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.

I patti aggiunti, argomentano i giudici di piazza Cavour, non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.