In tema di mantenimento dei figli, le spese per iscrizione e rette di asili nido o scuole private rientrano nelle spese straordinarie quando il provvedimento di separazione rinvia al Protocollo d’intesa che le qualifica espressamente come tali e le sottrae al novero delle spese ordinarie comprese nell’assegno di mantenimento.
È quanto recentemente affermato dalla Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 34490/2025. Il provvedimento in questione, della prima sezione civile, è risalente allo scorso 29 dicembre.
In presenza di un simile richiamo, argomenta il Collegio di piazza Cavour, il giudice di merito deve attenersi al Protocollo nel qualificare le singole voci di spesa e può ritenere sussistente il consenso del genitore obbligato anche in forma implicita, ove questi abbia già contribuito al pagamento delle rette o non abbia tempestivamente manifestato un motivato dissenso, dovendosi in tal caso soltanto verificare la rispondenza della spesa all’interesse del minore e la sua sostenibilità rispetto alle condizioni economiche dei genitori.
