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Violenza sessuale di gruppo, non è richiesto che i compartecipi compiano contemporaneamente atti di violenza sessuale né che si percepiscano visivamente a vicenda durante la consumazione

12 gennaio 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p., non è richiesto che i compartecipi compiano contemporaneamente atti di violenza sessuale né che si percepiscano visivamente a vicenda durante la consumazione.

La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è esplicitata all’interno della recente sentenza n. 280/2026. Il provvedimento della terza sezione penale è risalente allo scorso 7 gennaio.

Risulta sufficiente la effettiva compresenza dei compartecipi sul luogo dell’azione criminosa complessiva e unitaria – inteso come il sito dell’intera sequenza intimidatoria e coercitiva –, che rafforza la determinazione criminosa reciproca e incrementa la capacità di sopraffazione sulle vittime, eliminandone o riducendone la forza di reazione.

Non occorre, concludono i giudici di piazza Cavour, accordo preventivo, bastando la consapevole adesione estemporanea al progetto criminoso altrui, purché apporti contributo causale materiale o morale.