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Assegno unico integrale al genitore collocatario

19 gennaio 2026

News Regionale - Lazio ,

E’ legittima e perfettamente corrispondente alla ratio sottesa all’'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, norma disciplinante l’erogazione dell’assegno unico, l’interpretazione fornita dall’INPS con circolare n. 23/22, secondo cui qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli, si può optare per il pagamento al 100% in favore del genitore collocatario.

La Suprema Corte, sez. I, con Ordinanza del 22/02/2025, n. 4672 ha confermando che l’assegno unico è una prestazione assistenziale finalizzata alla semplificazione degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità nell’interesse esclusivo del minore e che pertanto, non solo in caso di affidamento esclusivo, ma anche in caso di affidamento condiviso, la spettanza integrale di tale misura al genitore collocatario, è legittima, sul presupposto che sia quest’ultimo l’unico a convivere con il figlio e, dunque a provvede ai bisogni e alle esigenze subitanee dello stesso. Una statuizione che mira alla soddisfazione immediata delle esigenze del minore e che contrasta il verificarsi di lungaggini derivanti da eventuali conflitti con il genitore non collocatario, il quale conserva, comunque, il diritto a chiederne conto, in maniera non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.

A cura dell’Avv. Ylenia Pannone