La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
È quanto emerge dalla ordinanza della Cassazione n. 8750/2022, depositata lo scorso 17 marzo.
Nel caso specifico, confermato a carico di una donna l’addebito per la separazione coniugale: impossibile, infatti, ridimensionare il rapporto da lei avuto con un uomo che non era il marito e catalogarlo come esclusivamente epistolare e virtuale.
Dunque gelosia, vacanza e casa in affitto sono elementi tendenzialmente sufficienti per ritenere reale, e non solo virtuale, la relazione della donna con un uomo che non è il marito. In virtù di ciò, pertanto, lecito attribuire a lei la responsabilità per l'irreversibile crisi coniugale.
In sostanza, ufficializzata la separazione tra moglie e marito, i giudici di merito sanciscono, sia in primo che in secondo grado, che il comportamento della donna è stato determinante per l’origine della crisi coniugale. Un cenno approfondito meritano i fatti oggetto della vicenda processuale.
Con sentenza dell'11 novembre 2020, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 442/2020 del 10 marzo 2020, che aveva pronunciato la separazione dei coniugi M.P. e P.S., con addebito a quest'ultima, disponendo l'affido condiviso dei due figli minorenni, F. e G., con collocamento presso la madre e stabilendo un obbligo contributivo di mantenimento a carico del padre pari ad Euro 500,00 mensili, oltre al concorso nella misura del 50% per spese straordinarie.
La Corte d'appello ha affermato che le risultanze processuali acquisite evidenziavano l'esistenza di una relazione extraconiugale della P. riferibile quantomeno al 2014, come riscontrato dal fatto che l'appellante si era recata in Comune dichiarando che avrebbe ospitato per circa un mese il cittadino algerino B.S. e dalle manifestazioni di gelosia espresse nei di lui confronti in alcuni scritti contenenti manifestazioni che evidenziavano la sussistenza di un legame affettivo tra i due, nonché dalle dichiarazioni della figlia G. alle insegnanti sulla vacanza programmata dalla mamma in compagnia di un fidanzato e dal reperimento di un'unità immobiliare in locazione con versamento di cauzione; i giudici di secondo grado hanno, poi, confermato la sussistenza dell'addebito e la sua efficacia causale sulla separazione sia sul piano cronologico, che su quello logico, difettando la prova di una intollerabilità della convivenza in data antecedente al comportamento assunto dalla P. in violazione dei suoi doveri coniugali.
P.S. ricorreva, pertanto, in cassazione con atto affidato a due motivi.
La donna, nel ricorso, sostiene non le si possa addebitare «la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale», avendo, spiega, solo «allacciato una corrispondenza epistolare e via chat con un uomo», mentre «si deve intendere per adulterio una relazione affettiva reale e non virtuale, fatta di incontri e di effusioni che invece non ci sono stati».
Queste osservazioni non hanno però convinto la Suprema Corte, che rileva che innanzitutto, «la relazione extraconiugale rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore del coniuge».
Ma nella vicenda in esame, aggiungono i giudici, «le risultanze processuali acquisite» hanno consentito di ritenere accertata «l'esistenza di una relazione extraconiugale della donna», non certo riferibile a un mero «scambio di corrispondenza epistolare e via chat con un uomo».
In conclusione, è provato il tradimento reale e concreto perpetrato dalla donna ai danni del marito, e ciò è più che sufficiente per attribuirle la responsabilità per la separazione.
