In tema di donazione, ai sensi dell’art. 787 c.c., l’annullamento dell’atto può essere richiesto solo se il motivo che ha determinato la liberalità risulta dall’atto stesso ed è stato l’unico e determinante.
Lo precisa la Cassazione, nell’ambito dell’ordinanza n. 1682/2026. Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 26 gennaio.
La mera indicazione della qualità di figlia della donataria nell’atto di donazione, ove di carattere descrittivo e non subordinante l’efficacia della donazione, non integra il motivo unico e determinante richiesto dalla norma.
La valutazione circa la sussistenza del motivo determinante, argomentano i giudici di piazza Cavour, è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo per vizi logici o giuridici. In assenza di prova che la donazione sia stata compiuta esclusivamente in ragione del rapporto di filiazione, la domanda di annullamento deve essere rigettata, anche ove sia successivamente accertata l’inesistenza del rapporto di filiazione.
