In tema di assegno divorzile, qualora il giudice di merito accerti l’assenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo economico sin dall’origine — per mancata allegazione e prova, da parte dell’ex coniuge richiedente, che l’attuale condizione economica deteriore sia causalmente riconducibile alle scelte familiari condivise durante il matrimonio e al ruolo ivi assunto — l’assegno divorzile deve essere negato.
È quanto stabilito dalla prima sezione civile della Suprema Corte, all’interno dell’ordinanza n. 1999/2026. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 29 gennaio.
In tale ipotesi, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, trova applicazione la regola generale della piena ripetibilità delle somme già corrisposte a tale titolo a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, operando la condictio indebiti, poiché la rivalutazione ex tunc concerne la condizione del richiedente e accerta l’inesistenza originaria del diritto all’assegno.
