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Anche in regime paritetico di affidamento il contributo di mantenimento in favore dei figli deve tener conto dell’eventuale canone dell’abitazione familiare

2 febbraio 2026

News Regionale - Lazio ,

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32215 dell'11.12.2025 precisa che il godimento della casa familiare nell'interesse e tutela della prole costituisce "indubbiamente un'utilità economica suscettibile di apprezzamento economico come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c." della quale il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il mantenimento dei figli. Il Giudice nel quantificare l’ammontare del contributo deve considerare oltre che le esigenze attuali dei minori, il tenore di vita goduto correlato al livello economico sociale del nucleo familiare, la capacità di lavoro dei genitori, professionale o casalingo che rappresentano l'insieme delle risorse economiche a disposizione della famiglia, il principio di proporzionalità tra i redditi dei genitori e anche la circostanza che la madre goda dell'assegnazione della casa familiare senza sostenere nessuna spesa, dato che il canone locatizio e gli oneri condominiali sono a carico del padre e ciò considerando anche il regime assolutamente paritetico di convivenza dei figli presso i due genitori.


A cura dell'avv. Lilia Ladi