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Assegno divorzile, assegno ripetibile se la disparità economica non ha causa nel matrimonio

3 febbraio 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Sì alla revoca dell’assegno divorzile se manca la dimostrazione del sacrificio patrimoniale subito dal coniuge durante il matrimonio. Non basta, dunque, la disparità economica, dovendosi anche provare che essa sia derivata, o almeno si sia accresciuta, a causa delle scelte condivise durante il coniugio. Non solo, in caso di assenza dei requisiti per l’assegno esso è ripetibile sin dall’inizio. Sono questi i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 1999/2026. Mediante tale provvedimento depositato lo scorso 29 gennaio, la prima sezione civile ha respinto il ricorso di una ex moglie.

Nella vicenda in questione, in primo grado il Tribunale aveva condannato l’ex marito a versare 500 euro al mese. La Corte di appello, accogliendo il ricorso dell’uomo, oltre a negare l’assegno condannava la donna a restituire le somme riscosse dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (oltre alle spese di lite).

La Suprema Corte ha confermato la decisione. I motivi di ricorso, si legge, sono inammissibili laddove si concentrano unicamente sullo “squilibrio economico” senza tener conto che la sentenza censurata si fondava sulla assenza di prova in merito alla “riconducibilità delle attuali condizioni economiche, meno vantaggiose rispetto a quelle del marito, alla scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge”.

Con riguardo poi agli assegni già versati, il Collegio di pizza Cavour afferma che opera la regola generale civile della “piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione ‘del richiedente o avente diritto’, in ragione dell’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti per l’ottenimento dell’assegno richiesto, non avendo la ricorrente neppure allegato alcuna delle evenienze che giustifichino l’esclusione dell’obbligo di restituzione”.

In tema di assegno divorzile, qualora il giudice di merito accerti l’assenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo economico sin dall’origine — per mancata allegazione e prova, da parte dell’ex coniuge richiedente, che l’attuale condizione economica deteriore sia causalmente riconducibile alle scelte familiari condivise durante il matrimonio e al ruolo ivi assunto — l’assegno divorzile deve essere negato.