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Non autosufficienza economica del richiedente, il diritto all'assegno divorzile deve essere riconosciuto anche ove non possano essere valutati gli altri criteri

5 febbraio 2026

News Regionale - Sicilia ,

Nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, il diritto all'assegno divorzile deve essere riconosciuto anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti dall’art. 5, comma 6, L. 898/1970 come modificato dall’art. 10, comma 1, L. 74/1987, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.

La puntualizzazione, su una tematica piuttosto dibattuta, porta la firma della Corte di Cassazione ed è contenuta nella recente ordinanza n. 1870/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 27 gennaio.

Anche in tale ipotesi, argomentano i giudici di piazza Cavour, è necessario tuttavia procedere preliminarmente all'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, non potendosi escludere che lo scioglimento del vincolo, specie se conseguente ad una durata limitata dell'unione matrimoniale, renda entrambi gli ex coniugi economicamente non autosufficienti.

Nella differente ipotesi della conservazione di una condizione economico patrimoniale rilevante per entrambi gli ex coniugi, tale da determinare un livello reddituale autonomo anche dopo lo scioglimento del vincolo, secondo il parametro composito esplicitato dalle SS.UU. n. 18987/2018, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità.