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Spese straordinarie per i figli. La Cassazione chiarisce la distinzione

9 febbraio 2026

News Regionale - Lazio ,

La Corte di Cassazione, nell’ambito del diritto delle relazioni familiari, attraverso l’Ordinanza n.1772 del 26.01.2026 sottolinea a gran voce la dicotomia delle spese straordinarie per i figli non incluse nell’assegno di mantenimento ordinario. Il caso muove da una pronuncia del Tribunale di Trento che, nella separazione personale dei coniugi, disponendo affidamento condiviso e collocamento prevalente del figlio presso la madre, stabiliva un assegno di mantenimento al figlio elevato, secondo il padre del minore. Quest’ultimo adiva la Corte d’Appello competente, la quale si uniformava alle scelte del giudice di prime cure. La giurisprudenza di legittimità, a seguito del ricorso proposto dal padre, respingeva le richieste del ricorrente, confermando il collocamento prevalente presso la madre, che risultava essere funzionale all’interesse del figlio e confermava l’importo del mantenimento, ritenuto dal padre elevato, visto che non veniva riscontrato deterioramento economico dello stesso a seguito del suo cambiamento di vita. La Cassazione ribadiva, inoltre, la distinzione delle spese straordinarie in due macrocategorie, la prima di cui fanno parte quegli esborsi per i figli, costanti e che si ripetono in maniera prevedibile, nonché esigibili attraverso il titolo originario di condanna, adottato nei procedimenti di famiglia, e la seconda in cui sono presenti quelle spese rilevanti nell’ammontare e imprevedibili, per la cui richiesta è necessaria un’autonoma azione di accertamento. A tal proposito, nonostante le doglianze del padre, il quale sosteneva che la spesa per la baby sitter dovesse essere ricompresa nell’assegno di mantenimento ordinario, la Cassazione ribadiva che tale costo rientrasse fra le spese straordinarie che non necessitavano di una preventiva autorizzazione del genitore non collocatario, in quanto onere rientrante nell’organizzazione familiare, prescindendo dalla separazione e non rientrando, quindi, nell’alveo degli esborsi imprevedibili e da concordare. Far rientrare tale importo nel mantenimento ordinario penalizzerebbe il minore non garantendo proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento del figlio stesso come sancito dall’art. 316 bis c.c.


A cura dell’Avv. Emanuele Cecchetti