Ai fini della validità della rinuncia a far valere il testamento, occorre l'accordo di tutti i coeredi da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse.
Ciò quanto affermato dalla Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 9130/2022, depositata lo scorso 21 marzo.
Nel caso di specie, la tardiva pubblicazione del testamento olografo della madre, nonché la mancata deduzione nella comparsa di costituzione e risposta della scoperta di alcun atto di ultima volontà successivo alla formazione e sottoscrizione della scrittura, confermavano e ribadivano l'intenzione del fratello appellante di rinunciare con il predetto accordo a far valere il testamento, pubblicato successivamente e, comunque, di disciplinare nel modo contrattualmente previsto i propri diritti sull'eredità della madre.
Vista la complessità della materia, occorre inevitabilmente ripercorrere i fatti oggetto della vicenda.
Il Tribunale di Chiavari, con sentenza n. 819 del 2011, in accoglimento della domanda proposta da M.L. nei confronti del fratello M.D., dichiarava inefficace il testamento - olografo redatto dalla madre C.M.L., affermando che le parti, con un accordo dell'8 maggio 2002, avevano rinunciato a far valere qualsiasi testamento e, per l'effetto dichiarava che i L. e M.D. erano eredi legittimi di C.M.L. e titolari del patrimonio ereditario nella misura del 50% ciascuno.
Sul gravame interposto da M.D., la Corte di appello di Genova, nella resistenza dell'appellato, con sentenza n. 262/2017, rigettava l'appello e confermava integralmente il provvedimento impugnato.
In particolare, la Corte di merito osservava che il tenore delle espressioni utilizzate dalle parti nella scrittura oggetto di causa era inequivocabile, desumendosi chiaramente al punto n. 4 del contratto l'intenzione dei fratelli di mantenere immutate le quote di comproprietà derivanti dall'eredità della madre del 50%, le quali, quindi, non potevano subire modifiche per nessun motivo e per nessun titolo, come espressamente riportato nel testo contrattuale. Pertanto, il giudice di secondo grado affermava che l'accordo in questione aveva ad oggetto l'immediata definizione delle quote successorie, senza la necessità della stipulazione di un ulteriore atto negoziale, il quale in ogni caso avrebbe avuto solo rilievo formale. Peraltro, il giudice del gravame precisava che la pubblicazione tardiva del testamento olografo rispetto alla data della morte della madre da parte dell'appellante nonché la mancata deduzione nei propri scritti difensivi circa la successiva scoperta del predetto atto di ultima volontà, confermavano la consapevolezza di M.D. di rinunciare ai propri diritti di erede testamentario al momento della sottoscrizione dell'accordo e di accettare i termini e le condizioni di cui alla predetta scrittura privata.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova, propone ricorso M.D. sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso il fratello L.
Osserva il Collegio che, in tema di interpretazione dei contratti, il criterio del riferimento al senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni adoperate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune intenzione delle parti resta esclusa, rimanendo superata la necessità di ricorrere ad ulteriori criteri contenuti negli artt. 1362 c.c. e ss. i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare (cfr. Cass. n. 23132 del 2015).
In tal senso, come già affermato dalla Cassazione in passato, ove il testo del contratto abbia un significato chiaro ed univoco, non sono ammissibili ulteriori indagini integrative che potrebbero condurre a risultati arbitrari (v. Cass. n. 381 del 1968), per il noto brocardo "in claris non fit interpretatio".
Peraltro, secondo costante giurisprudenza, l'interpretazione di un atto negoziale, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nelle ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e seguenti.
Pertanto, il ricorrente non solo deve fare puntuale riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione dei canoni asseritamene violati e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. Di conseguenza, non è ammissibile la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che, dedotta sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione, si risolva in realtà nella proposta di un'interpretazione diversa (v. in termini Cass. n. 22536 del 2007).
Alla luce di tali apprezzamenti di merito, il giudice di secondo grado ha coerentemente qualificato l'accordo come definitivo, affermando che il futuro ed eventuale atto poteva investire solo la forma, ma non la sostanza del predetto accordo, con il quale i due fratelli avevano completamente definito i rapporti rispetto alle eredità loro devolute, sia in riferimento a quella della madre, sia in ordine a quelle dei nonni materni.
A tale riguardo si osserva che è pacifico nella giurisprudenza che lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo ovvero un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l'effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se è sorretto da una motivazione esente da vizi logici o da errori giuridici e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 c.c. e s. (Cass. n. 24150 del 2007; Cass. n. 21650 del 2019).
