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Azione di disconoscimento della paternità e rifiuto ingiustificato del figlio alla sottoposizione al test del DNA

10 febbraio 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In materia di azione di disconoscimento della paternità, costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., anche il rifiuto ingiustificato del figlio alla sottoposizione al test del DNA.

Lo ha ribadito la Cassazione, attraverso le pagine dell’ordinanza n. 1988/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 29 gennaio.

Ove il figlio sia ancora minorenne, argomentano i giudici di piazza Cavour, il consenso alla sottoposizione al test, come pure il rifiuto e la sua giustificazione, devono essere espressi dal soggetto che ne ha la rappresentanza in giudizio, e dunque, in assenza di diverse disposizioni, dal curatore speciale del minore.