Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nelle pagine della ordinanza n. 2281/2026.
Il provvedimento della sezione lavoro è risalente allo scorso 4 febbraio.
Nondimeno tale presunzione, chiariscono i giudici di piazza Cavour, che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio, può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro.
