Condannato il marito che negava alla moglie anche i soldi per la cura personale.
Cass. Penale, sentenza n. 4817, sezione Terza, del 05-02-2026 , su Cassazione.net
In tema di maltrattamenti in famiglia, integra la fattispecie la violenza economica esercitata attraverso la privazione sistematica di risorse finanziarie alla persona offesa, l’impedimento di svolgere attività lavorativa retribuita e il controllo totalizzante sulle disponibilità economiche familiari, anche in assenza di episodi di violenza fisica, trattandosi di condotta vessatoria idonea a produrre uno stato di prostrazione della vittima. La rilevanza penale della violenza economica, riconosciuta dalla Convenzione di Istanbul del 2011, prescinde dalla maggiore o minore capacità di resistenza della persona offesa.
