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Separazione personale dei coniugi e trascrizione di conversazioni telefoniche contenenti ammissioni di relazioni extraconiugale, recenti precisazioni della Cassazione

11 febbraio 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di separazione personale dei coniugi, la trascrizione di una conversazione telefonica contenente ammissioni di una relazione extraconiugale, ancorché non accompagnata dal deposito del supporto audio, è utilizzabile come prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. qualora la parte contro cui è prodotta non ne contesti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito la non corrispondenza alla realtà, limitandosi a eccepire la mancata acquisizione del supporto meccanico.

Il principio in questione è stato affermato dalla Corte di Cassazione ed è esplicitato nelle pagine della ordinanza n. 2409/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 5 febbraio.

Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche, chiariscono i giudici di piazza Cavour, non può risolversi in una mera contestazione formale, ma deve investire il contenuto sostanziale della riproduzione restando ferma la possibilità per il giudice di accertarne la conformità anche mediante altri mezzi di prova.

Ne consegue che la relazione extraconiugale, unitamente alla violazione dei doveri di assistenza morale tra coniugi, può legittimamente fondare l’addebito della separazione.