La norma agevolativa (art. 1, nota II bis, primo comma, lettera C della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) esclude il secondo beneficio quando il contribuente sia già titolare di un immobile acquisito con le agevolazioni.
Lo rileva la Corte di Cassazione, nelle pagine della recente ordinanza n. 2482/2026. Il provvedimento della quinta sezione civile è stato depositato in data 5 febbraio.
Il problema della donazione indiretta, chiariscono i giudici di piazza Cavour, non è rilevante in quanto fiscalmente il contribuente non può ottenere due volte il beneficio prima casa. Cosa diversa sarebbe la donazione indiretta di un immobile senza i benefici prima casa. Quello che risulta determinante è il doppio beneficio, non consentito dalla norma, anche se l’immobile è pervenuto con una donazione indiretta. Anche con la donazione indiretta il contribuente diventa titolare dell'abitazione (proprietario) e usufruisce dei benefici della prima casa. Al secondo acquisto non può riottenere lo stesso beneficio.
