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Nullo il testamento pubblico dell’amministrato ricevuto alla presenza dell’amministratore di sostegno. Cassazione Civile, Sentenza sez. II del 6 febbraio 2026 n. 2648.

16 febbraio 2026

News Regionale - Lazio ,

La recentissima sentenza della Cassazione Civile sez. II 6 febbraio 2026 n. 2648 merita di essere segnalata in quanto esplicita la nullità del testamento pubblico di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno che abbia espresso le proprie ultime volontà alla presenza dell’amministratore di sostegno che abbia all’uopo richiesto ed ottenuto una autorizzazione dal GT competente sulla cui base il Notaio abbia ricevuto il testamento.

La vicenda trae origine dall’impugnativa della sanzione applicata al notaio dopo che l’illecito è emerso in sede di ispezione periodica da parte dell’Archivio Notarile Distrettuale Competente, sanzione convalidata dalla Suprema Corte con la sentenza in esame.

Nella motivazione la Corte, dopo aver ricostruito l’excursus dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dell’amministrazione di sostegno ad opera della legge n. 6/2004 quale strumento di protezione di soggetti fragili profondamente diverso dall’interdizione e dall’inabilitazione, la cui disciplina non può quindi essere applicata analogicamente, e ripercorso i precedenti giurisprudenziali in materia, ha tratto due corollari:

Il primo, è che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, o il decreto successivamente emesso dal giudice tutelare ex art. 411 comma 4° cod. civ., che intenda escludere la capacità di testare del soggetto ammesso al beneficio dell'amministrazione di sostegno, per intaccare tale capacità, dev'essere compiutamente motivato sia in riferimento alle condizioni psico-fisiche del soggetto protetto ed al suo interesse, sia in relazione agli interessi alla libertà di manifestazione e mancanza di condizionamento della sua volontà testamentaria, che nel caso del testamento pubblico sono alla base delle rigide disposizioni degli articoli 603 comma 2° cod. civ. e 54 del R.D. n. 1326/1914.

Come noto il decreto con cui l’AdS viene aperta non determina uno status di incapacità dell’amministrato, a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato; dispone quali atti richiedano l’assistenza da parte dell’amministratore e/o l’autorizzazione da parte del GT, contiene misure adatte alla protezione dell’amministrato da costruirsi il più possibile su misura; il tutto previo esame dell’amministrando eseguito dal GT, se del caso sulla base delle risultanze di una CTU specialistica ove disposta. Di regola, quindi il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 409 cod. civ., comma 1), e quindi anche la capacità di donare e di testare, fatta salva la possibilità che il giudice tutelare, attraverso l'esercizio del potere previsto dall'art. 411 cod. civ., comma 4°, e dopo la riforma Cartabia anche il notaio rogante il testamento del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, possano imporre la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario.

Il secondo è dato da ciò, che data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all’atto di disporre l’amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall’assistenza dell’amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l’amministrato o è o non è capace di testare da solo.

Enunciati questi due principi decisivi, la Corte chiarisce che nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell’atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l’ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell’amministratore di sostegno. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti .

Il provvedimento del giudice tutelare che ha autorizzato il testamento de quo non ha tenuto conto che il testamento pubblico, in base all'art. 603 comma 2° cod. civ., è un atto personalissimo (vedi in tal senso in motivazione Cass. ord. 9.6.2025 n.15301 e Cass. 24.7.2012 n. 12991) che non ammette rappresentanza, o assistenza (salvo i casi particolari del muto e del sordo regolati dal comma 4° e dalla legge notarile), e presuppone (1) che il testatore esprima liberamente ed autonomamente la propria volontà alla sola presenza del notaio e di due testimoni, (2) che il notaio riduca in iscritto la volontà manifestatagli, (3) dia atto delle compiute formalità, e (4) ne dia lettura alla presenza dei testimoni prima della sottoscrizione, senza la presenza di soggetti estranei.

L’autorizzazione emessa dal GT sulla base del ricorso presentato dall’AdS non era quindi idonea né ad escludere la capacità di testare – posto che tale esclusione non era stata prevista nel decreto di apertura della stessa amministrazione di sostegno - né ad imporre o a consentire al notaio di far assistere all’atto l'amministratore di sostegno. La condotta del notaio ha quindi violato sia l’art. 603 c.c., per aver previsto che le volontà fossero esposte dinanzi a soggetto intervenuto per assistere la testatrice proprio in quella esposizione, sia l'art. 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326, che non permette di intervenire ad un atto rogato dal notaio a soggetti (nel caso in esame l’AdS) che non possano obbligarsi in nome proprio, o dei propri rappresentati, proprio per garantire la libera formazione della volontà negoziale.

La Corte ha infine ritenuto inammissibili e/o infondati gli altri motivi di ricorso secondo i quali il Notaio (i) sarebbe stato illegittimamente gravato dall’onere di impugnare l’autorizzazione del GT, perché questi non aveva il potere di autorizzare l'amministratore di sostegno ad assistere ad un atto personalissimo, e (ii) si sarebbe trovato nella condizione di non poter rifiutare il proprio ministero, ossia obbligato a redigere il testamento richiestogli, vista l’intervenuta autorizzazione del GT.


A cura dell’Avv. Silvia Faraci