Posto che in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta delle risultanze probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e alla formazione del proprio convincimento, è insindacabile, in sede di legittimità, la decisione della Corte di merito che, considerata la deposizione resa dalla figlia della coppia, che ha escluso che il rapporto fra i coniugi fosse entrato in crisi per ragioni diverse da quelle determinate dall'adulterio, ha accertato che la relazione extraconiugale del marito è iniziata in epoca antecedente alla crisi del rapporto matrimoniale.
È quanto emerge, in sintesi, dall’ordinanza n. 2949/2026 della Corte di Cassazione.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 10 febbraio.
Occorre, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, distinguere l'esistenza di un rapporto che possa darsi dall'inizio come difficile o addirittura conflittuale, dalla vera e propria situazione d'intollerabilità della convivenza che, a differenza del primo stato di difficoltà relazionale è, questa sì, causa della separazione e può dipendere dal contegno di uno solo dei coniugi a cui la fine della relazione coniugale va di conseguenza addebitata.
