In materia di autorizzazione temporanea alla permanenza o all’ingresso del familiare di minore straniero ex art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore” non coincidono con il mero disagio derivante dal rimpatrio del nucleo familiare né con esigenze di carattere economico o di integrazione lavorativa dei genitori.
È quanto emerge, in sintesi, dall’ordinanza n. 2899/2026 della Corte di Cassazione.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 9 febbraio.
Tali motivi, precisano i giudici di piazza Cavour, richiedono l’allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio effettivo, concreto, obiettivamente grave e temporalmente circoscritto, non altrimenti evitabile, idoneo a compromettere seriamente l’equilibrio psicofisico del minore.
Ne consegue che, in assenza di un radicamento stabile del minore nel territorio nazionale e di specifici elementi traumatici connessi all’allontanamento, l’autorizzazione non può essere utilizzata quale strumento surrettizio di regolarizzazione della permanenza dei genitori per finalità migratorie o lavorative.
