In tema di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, il giudice di merito può riconoscere la componente perequativo‑compensativa dell’assegno anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, allorché accerti un significativo squilibrio economico‑patrimoniale tra gli ex coniugi causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, con particolare riguardo al prevalente apporto di uno di essi alla cura della famiglia e dei figli e al correlato sacrificio delle proprie aspettative professionali.
È quanto ribadito dalla Cassazione, nei rilievi di una recente ordinanza. Il provvedimento n. 2884/2026 è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 9 febbraio.
Ne consegue, chiariscono i giudici di piazza Cavour, che non è censurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che, con motivazione non apparente e superiore al minimo costituzionale, desuma la reale capacità economica dell’obbligato da elementi indiziari quali la partecipazione a imprese familiari, la movimentazione bancaria, gli investimenti finanziari e il tenore di vita, restando preclusa in cassazione ogni rivalutazione del materiale probatorio.
È altresì inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360‑bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata si ponga in conformità ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, potendo in tal caso trovare applicazione la condanna per abuso del processo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ove il giudizio sia definito in conformità alla proposta di definizione anticipata ex art. 380‑bis c.p.c.
