All’esito di una complessa vicenda familiare, la Corte d’Appello di Milano decideva in merito al reclamo presentato dalla madre di tre bambini in tenera età avverso il provvedimento del Tribunale dei Minorenni, confermando l’affidamento degli stessi ai Servizi Sociali, con collocamento presso il padre, ma delineando un progetto “rafforzato” di terapia sistemico-familiare con tempi contingentati e decisamente più stringenti, finalizzato alla ricostituzione del rapporto madre/figli, interpretando il rifiuto opposto dai minori come conseguenza del dolore provato per la perdita della figura materna nella fase separativa.
Il padre impugnava il decreto della Corte d’Appello, lamentando in particolare la violazione dell’art.315 bis c.3 c.c., per essere stata omessa l’audizione dei tre minori, tutti di età inferiore ai dodici anni, senza che la decisione fosse supportata da alcuna motivazione in merito alla capacità di discernimento degli stessi. Su tale motivo di gravame la Corte di Cassazione, chiarita la natura di diritto personalissimo e non di mero mezzo istruttorio dell’ascolto del minore, ha statuito che in mancanza di una specifica e argomentata istanza di parte, nel caso di specie non reiterata nel giudizio di appello, il giudice del gravame non è obbligato a motivare la propria scelta in merito alla mancata audizione.
L’onere di allegazione da parte del difensore degli argomenti e temi di approfondimento, nonché degli indici sintomatici della capacità di discernimento anticipata del minore infradodicenne, è tanto più specifico quanto lo stesso sia lontano dal raggiungimento dell’età fissata dalla norma, e parallelamente affievolisce il dovere di motivazione del giudice quando tale età “legale” del discernimento sia distante nel tempo. Rifuggendo dagli automatismi, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello abbia ampiamente argomentato, basandosi sull’audizione dei minori svolta nel solo giudizio di prime cure, sull’esame della ctu e delle relazioni dei Servizi Sociali, effettuando correttamente il bilanciamento tra i due principi cardine, la bigenitorialità e il miglior interesse del minore, prescrivendo una pluralità di iniziative nell’ambito di un progetto di riunificazione affettiva del nucleo familiare.
A cura dell’Avv. Ilaria Cenni
