In materia di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale spetta al giudice tutelare del luogo di dimora abituale del beneficiario, da individuarsi sulla base di un accertamento in fatto circa il carattere volontario e definitivo dello stabilimento.
La sottolineatura è a firma della Cassazione ed è esplicitata all’interno dell’ordinanza n. 3506/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 17 febbraio.
Il ricovero o inserimento in una RSA, precisano i giudici di piazza Cavour, non determina di per sé il mutamento della dimora abituale ove non sia provata la scelta consapevole e permanente del trasferimento, restando irrilevante il principio della perpetuatio iurisdictionis trattandosi di procedimento di giurisdizione volontaria.
