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SUI POTERI ISTRUTTORI DELLA CORTE DI APPELLO IN FASE DI RECLAMO I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E LA PERMANENZA DI FIGLI MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI

24 febbraio 2026

Sentenze di Merito ,

La Corte di Appello di Ancona, con decreto del 18.02.2026, riforma il provvedimento del Tribunale di Pesaro reso ex art. 473-bis.22 c.p.c.


“...la cognizione del giudice di seconde cure, in fase di reclamo, potrebbe in prima battuta ritenersi estesa all’intera materia del contendere con disponibilità di poteri istruttori, impressione che potrebbe ricavarsi dal potere, attribuito alla Corte in quella sede, di assumere, ove necessarie, “sommarie informazioni”. E pur tuttavia, la precisazione, contenuta nel successivo art. 473 bis.23 c.p.c., secondo la quale la cognizione delle sopravvenienze è rigorosamente attribuita al giudice procedente, porta, invece, a concludere come la cognizione del giudice del reclamo, fase oltretutto destinata ad esaurirsi in tempi rapidi, anche per esigenze di non sovrapposizione del provvedimento del giudice del gravame con l’eventuale procedimento di revisione del provvedimento reclamato promosso, come è possibile, dinanzi al giudice procedente, sia necessariamente circoscritta all’emenda dei soli errori di valutazione o di diritto evidenti, con possibilità di esaminare il solo materiale e le sole argomentazioni già esaminate (o non esaminate perché colpevolmente trascurate) dal giudice che ha emesso il provvedimento reclamato...”


“Va rammentato che, proprio richiamando la giurisprudenza di legittimità citata dal primo giudice (Cass civ 14458/2025) “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi, in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass. n. 16134 del 17/06/2019; Cass. n. 4555 del 22/03/2012)”.