In tema di rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori le condotte vessatorie poste in essere dopo la cessazione della convivenza tra genitori legati da un vincolo di filiazione comune, anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 dicembre 2025, n. 181, non possono essere qualificate come maltrattamenti in famiglia sulla base della sola genitorialità condivisa.
A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, nelle pagine della recente sentenza n. 7205/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 23 febbraio.
Tali condotte, precisano i giudici di piazza Cavour, devono invece essere ricondotte alla fattispecie di atti persecutori, trattandosi di norma sopravvenuta più sfavorevole non applicabile retroattivamente.
