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TRASFERIMENTO DEI FIGLI MINORI: CONDOTTE RILEVANTI AI FINI DELLA RADICAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 2083 del 31.01.2026

2 marzo 2026

News Regionale - Lazio ,

La vicenda processuale trae origine da distinti procedimenti di separazione avviati da due coniugi presso due diversi tribunali: quello di Latina, adito nel luglio 2024, dal marito e quello di Castrovillari, successivamente adito dalla la moglie nel cui circondario ella si era trasferita nel luglio 2023 portando con sé entrambi i figli minorenni. Il marito, costituitosi nel procedimento di Castrovillari, eccepiva la litispendenza, sostenendo la competenza del Tribunale di Latina da lui adito per primo. Il Tribunale di Castrovillari nel rilevare che, nei procedimenti riguardanti minori, il criterio dirimente non è la prevenzione ex art. 39 c.p.c., ma la residenza abituale dei figli al momento della proposizione del primo ricorso, ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., rilevato che il trasferimento dei minori si era stabilizzato e che il padre non si era opposto all'iscrizione scolastica, concludeva che il trasferimento era avvenuto con il consenso, o quantomeno con la non opposizione, del padre, ed affermava la propria competenza territoriale, rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per l'adozione dei provvedimenti provvisori.

Avverso tale ordinanza il marito proponeva ricorso per regolamento di competenza lamentando, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 473 bis.11 c.p.c. e della normativa sovranazionale. Sosteneva infatti che il trasferimento dei minori non era stato autorizzato e, poiché non era decorso un anno da tale evento al momento del deposito del suo ricorso, la competenza spettasse al Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale dei minori, ovvero Latina.

La Suprema Corte ha statuito che, in tema di competenza territoriale nei procedimenti di separazione personale con figli minori, ai sensi dell'art. 473-bis.11, comma 1, c.p.c., qualora un genitore trasferisca unilateralmente i figli in un'altra circoscrizione a seguito di una crisi coniugale e l'azione giudiziale venga intrapresa entro l'anno da tale trasferimento, la competenza resta radicata presso il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale dei minori prima del trasferimento. A tal fine, il trasferimento deve considerarsi "non autorizzato" se deciso in modo unilaterale e non assecondato dall'altro genitore. L'iscrizione scolastica dei minori nella nuova sede, avvenuta senza la sottoscrizione o il consenso esplicito dell'altro genitore, non è dunque di per sé un elemento sufficiente a dimostrare una successiva adesione alla scelta unilaterale o a ritenere stabilizzato il nuovo centro di interessi dei minori, con la conseguenza che non viene meno l'operatività del foro della precedente residenza abituale.


A cura dell'Avv. Valentina Merli