Con ordinanza 4979/2026, depositata il 5.3.2026 , la Corte di Cassazione, sez. I civile, ha enunciato il seguente principio di diritto.
«A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che, tra l’altro, introducano “sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale” o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", come avviene quando si richieda il trasferimento all’estero di figli minori, è ammissibile sia in caso di provvedimento
impugnato di accoglimento che di rigetto dell’istanza di parte».
Si tratta di un’affermazione molto importante, imponendo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ art. 473bis.24 comma 1 n. 2; il reclamo è ammissibile anche contro i provvedimenti assunti in corso di causa, di carattere “negativo”, siccome confermativi dell’assetto in essere.
La pronuncia verrà messa a disposizione appena possibile.
Avv. Alberto Figone
La Presidente
Avv. Gabriella de Strobel
ART. 473 BIS 24 CO 1 e 2 CPC : AMMISSIBILE RECLAMO PROVVEDIMENTI SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE IN CORSO DI CAUSA ANCHE "NEGATIVI"
6 marzo 2026
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