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Restituzione tra coniugi: l'onere della prova del debito e la rilevanza dell'interesse comune

9 marzo 2026

News Regionale - Lazio ,

In linea generale, l'affermazione secondo cui non è previsto il rimborso di un prestito tra coniugi in caso di separazione trova riscontro nella giurisprudenza, ma la questione è complessa e soggetta a importanti eccezioni e oneri probatori. Le somme di denaro scambiate tra coniugi durante il matrimonio sono, di norma, considerate espressione del dovere di solidarietà e assistenza reciproca che discende dal vincolo coniugale.

Il principio fondamentale che governa i rapporti patrimoniali tra coniugi è quello della solidarietà e della contribuzione ai bisogni della famiglia, sancito dall'art. 143 del Codice Civile.

Questo principio si applica indipendentemente dal regime patrimoniale scelto dai coniugi (comunione legale o separazione dei beni). La logica sottesa è che tali versamenti avvengono "nella riservatezza della vita familiare" e sono espressione del mutuo soccorso.

La presunzione di gratuità e di adempimento dei doveri coniugali non è però assoluta. Il coniuge che agisce in giudizio per ottenere la restituzione di una somma di denaro ha l'onere di superare tale presunzione, dimostrando in modo rigoroso che la dazione di denaro non è avvenuta a titolo di solidarietà familiare, ma in forza di un diverso titolo che ne impone la restituzione.

La mancanza di una prova scritta, come un contratto di mutuo o una ricognizione di debito, rende estremamente difficile l'accoglimento della domanda

I coniugi possono validamente stipulare un accordo, anche durante il matrimonio, in cui si riconosce l'esistenza di un debito e si subordina la sua restituzione a un evento futuro e incerto, come la separazione personale.

La Cass. Civ., Sez. 3, N. 30708 del 29-11-2024 sul tema ha rilevato che il coniuge che qualifica un trasferimento di denaro in favore dell'altro come "restituzione" di un debito preesistente, al fine di sottrarlo alle ordinarie conseguenze degli atti dispositivi, ha l'onere di fornire la prova rigorosa dell'esistenza e del titolo di tale debito. In assenza di tale prova, e a maggior ragione qualora emerga che le somme sono state utilizzate per un interesse comune alla famiglia, il trasferimento non può essere considerato un atto dovuto e resta soggetto alle regole generali, inclusa la potenziale azione revocatoria da parte dei creditori.


A cura dell’Avv. Fabio Perciballi