Nuovo provvedimento della Cassazione in materia di ordini di protezione. Con ordinanza n. 3290/2026, depositata dalla prima sezione civile lo scorso 14 febbraio, la Suprema Corte torna a formulare rilievi in materia di bigenitorialità.
Qualora, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del procedimento di primo grado, siano state provate le condotte aggressive poste in essere dal padre ai danni della madre, consistite anche in violenze fisiche, e, attesi gli accertamenti in corso e le ulteriori indagini anche di carattere psicodiagnostico, sia stato ritenuto opportuno disporre gli incontri tra il padre e la figlia, di appena tre anni, in forma protetta presso i servizi sociali territorialmente competenti con cadenza bisettimanale, al fine di, da un lato, preservare il legame con il padre, e, dall'altro, di evitare turbamenti per la minore, il ponderato criterio di proporzionalità applicato - in via temporanea - per consentire "il necessario monitoraggio degli esperti operatori deputati a comprendere la qualità della relazione e le modalità comunicative paterne”, non viola il principio di bigenitorialità.
Nella vicenda in questione non è stato giudicato pertinente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.55 del 2025, che ha segnato il superamento dell'automatismo nell'applicazione della pena accessoria della sospensione del genitore dalla responsabilità genitoriale: ciò, chiariscono i giudici di piazza Cavour, in quanto non è stato considerata in discussione l’applicazione di una pena accessoria, ma la migliore regolamentazione del diritto di frequentazione paterna nel superiore interesse della minore.
