Chiamata a decidere sulla dedotta nullità di un decreto della Corte d’Appello per la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma VI Cost. in relazione all’art. 315 bis comma III cc, sotto il profilo - tra l’altro - del mancato (ri)ascolto di minori infra-dodicenni in assenza di adeguata motivazione sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza (e dunque reiterabile anche nell’ambito del giudizio di appello ovvero di revisione/revoca delle statuizioni in atto), dovendo il Giudice motivare puntualmente solo in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.
Più in particolare, in linea con la giurisprudenza già formatasi sul punto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 4595 del 21/02/25), la Corte ha precisato che l’obbligo del Giudice di motivare l’omissione dell’ascolto del minore – ove non siano allegate le ragioni dell’avvenuta maturazione dello stesso – è direttamente proporzionale, in specificità e persuasività, alla distanza dal compimento del dodicesimo anno di età e si affievolisce quanto più il tempo che manca al raggiungimento dell’età legale del discernimento (12 anni) possa considerarsi significativo, a meno che non emerga un’eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni.
A cura dell’Avv. Benedetta Barili
