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Preminente interesse del minore come parametro per affidamento e collocamento dei figli. Cass. Ordinanza n. 6078 del 12 marzo 2026

23 marzo 2026

News Regionale - Lazio ,

Con Ordinanza n. 6078 del 12 marzo 2026, la Cassazione ha esaminato il caso di una coppia che aveva avviato un procedimento di separazione con contestuale domanda di divorzio.

La moglie aveva formulato la richiesta di affido condiviso dei figli gemelli e il collocamento prevalente degli stessi presso di sé. Il marito, pur non opponendosi alla separazione, proponeva tempi paritari di permanenza con i figli con richiesta di assegnazione della casa, di sua proprietà. Il Tribunale, in via provvisoria, disponeva l’affido condiviso con collocamento paritario alternato. La Corte di Appello di Bologna, in sede di reclamo, riformava la sentenza e stabiliva l’affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, assegnandole la casa familiare, ritenendo astrattamente che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, poiché maggiormente rispondente agli interessi della prole. Il padre proponeva Ricorso per Cassazione sostenendo che tale decisione era stata adottata senza una valutazione della situazione familiare, limitandosi ad un giudizio basato esclusivamente sulla età dei minori, senza considerare le concrete condizioni di vita della famiglia in esame. La Suprema Corte accoglieva tale censura affermando il principio di diritto per cui il criterio a cui deve attenersi il Giudice nell’adottare i provvedimenti di cui all’art. 337 ter c.c. è l’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio.

E’ necessario, quindi, valutare elementi concreti attinenti alle modalità attraverso le quali ciascun genitore svolge il proprio ruolo, con particolare riguardo alla relazione affettiva e all’esigenza di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.


A cura dell’Avv. Francesca Turco