I figli, seppur maggiorenni (uno ultra trentenne e l'altro alla soglia dei trent'anni) e con un lungo percorso universitario, hanno diritto all'assegno di mantenimento qualora non si dimostri che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito sia colposo ovvero dipenda dall’inerzia del figlio o da un suo rifiuto ingiustificato.
A deciderlo è stata la Corte di Appello di Perugia.
Appare certamente opportuno ricostruire brevemente la vicenda, al fine di comprendere proficuamente il percorso logico-giuridico delineatosi nella pronuncia.
Il sig. G.A. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado affinché venissero revocati gli assegni di mantenimento di € 300,00 ciascuno riconosciuti ai due figli.
Infatti, il Tribunale di primo grado in sede di separazione giudiziale aveva riconosciuto l'assegno di mantenimento ad entrambi i figli, stabilendo che seppur d’accordo con i principi espressi dalla giurisprudenza e richiamati dalla difesa del resistente, non si poteva ritenere che nel presente caso fosse possibile escludere la debenza dell’assegno di mantenimento nei confronti dei figli.
A ben vedere, seppur con rilevante ritardo, uno è riuscito ad ottenere il diploma di laurea in ingegneria solo recentemente e non può pretendersi, ancor più nelle presenti condizioni del mercato del lavoro gravemente colpito dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che lo stesso trovi immediatamente una occupazione lavorativa. Parimenti, con espresso riferimento alla figlia, la stessa deve ancora sostenere degli esami del corso di studi intrapreso dopo il liceo e, per quanto a rilento, procede nello stesso percorso.
Non avendo la stessa compiuto ancora trent’anni non si ritiene ancora opportuno revocare la debenza dell’assegno suddetto. Il Giudice di primo grado conclude affermando che l’ulteriore protrarsi dell’inerzia da parte dei figli nel corso degli anni, ben potrebbe costituire motivo di revoca dell’assegno di mantenimento nella presente sede, da chiedersi nell’ambito di un procedimento di revisione delle condizioni di separazione.
Il sig. G.A. nell'atto di appello evidenziava come il figlio ormai trentenne, laureatosi da poco in ingegneria con un percorso universitario di oltre 10 anni, svolgeva il tirocinio presso uno studio tecnico percependo un rimborso spese; l'altro figlio di ventotto anni, non aveva ancora conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza e si trovava abbondantemente fuori corso.
Sostiene lo stesso appellante che quando il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia, non provvede a terminare gli studi, perde il diritto al mantenimento da parte dei genitori. Nel caso di specie, i genitori hanno dato l’opportunità ai figli di frequentare l’università ma ad oggi questi non hanno saputo trarne profitto, avendo sostenuto positivamente pochissimi esami ed essendo finiti, inevitabilmente, fuori corso.
Si richiama, in questa sede, il principio di auto responsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" e la sua disponibilità a sopprimere, anche parzialmente o momentaneamente, le proprie inclinazioni professionali ed aspettative lavorative, in favore di una realizzazione idonea a circoscrivere il diritto al mantenimento.
Si costituiva in giudizio, dunque, la sig.ra M.B. madre dei figli, la quale chiedeva la conferma, in sede di appello, di quanto riconosciuto con sentenza di primo grado con conferma dell'assegno di mantenimento in capo ai due figli da parte del sig. G.A.
La Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado sotto il profilo del riconoscimento del contributo al mantenimento dei due figli.
Invero, la stessa ha stabilito che in riferimento al contributo al mantenimento per i figli, occorre osservare che l’obbligo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni cessa con il raggiungimento della loro indipendenza economica, né le norme fissano un limite di età oltre il quale il figlio non può più vantare il corrispondente diritto al mantenimento.
A fronte di ciò, il genitore tenuto al mantenimento ha sicuramente titolo per ottenere la declaratoria di cessazione di tale obbligo qualora dimostri che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito sia colposo ovvero dipenda dall’inerzia del figlio o da un suo rifiuto ingiustificato.
Nel caso in esame, il sig. G.A. non è riuscito a fornire tale prova ed anzi agli atti risulta, al contrario, che entrambi i figli si sono impegnati e sono ancora impegnati nel raggiungimento dei loro obiettivi di studio e di lavoro.
A prova di ciò, va rilevato come il figlio abbia da poco conseguito la laurea in ingegneria e abbia intrapreso una collaborazione professionale per la quale percepisce redditi soltanto occasionali, che non gli consentono ancora di avere una sua indipendenza economica. Al contempo, la figlia sta, invece, terminando il corso di laurea in giurisprudenza. Da quanto sopra evidenziato, va sicuramente confermato, allo stato, il contributo al mantenimento per entrambi i figli che potrà sempre essere rivisto qualora le rispettive situazioni mutino nel tempo.
