Nel giudizio per dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto del presunto padre di sottoporsi alle indagini ematologiche e genetiche, unitamente alla mancata costituzione in giudizio, costituisce elemento di prova valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., idoneo a fondare la domanda di accertamento della paternità.
È quanto affermato in una recente sentenza dal Tribunale di Caltanissetta. Il provvedimento n. 133/2026 è stato depositato lo scorso 5 febbraio.
Con tale pronuncia, il tribunale siciliano chiarisce un punto molto importante in tema di riconoscimento della paternità.
La vicenda trae origine dalla domanda di un soggetto che chiedeva al Tribunale di accertare la paternità di un altro individuo, indicandolo come suo padre biologico. L'attore fondava la sua richiesta su una relazione extraconiugale intercorsa tra la madre e il presunto padre, relazione da cui sarebbe nato.
Il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal Giudice, ex articolo 116, III, del cpc, di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.
Il rifiuto non deve essere considerato un semplice indizio, ma un elemento di prova con un valore così elevato da fondare, da solo, la decisione finale del giudice.
Il rifiuto, chiarisce il Tribunale di Caltanissetta, deve essere privo di una valida giustificazione. Il giudice analizza quindi tre passaggi: l’accertamento del rifiuto opposto dal soggetto interessato; l’assenza di una motivazione valida e documentata; l’analisi di altri eventuali elementi che confermano il quadro probatorio. In conclusione, non è il rifiuto in sé ad essere determinante ma il fatto che sia ingiustificato: in tali casi, dunque, il giudice può trarne elementi per formare il proprio convincimento.
