La Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n. 4110 del 26 febbraio 2026, ha enunciato il principio secondo cui il trasferimento in altra città di una madre con suo figlio, anche in assenza di consenso o autorizzazione del giudice, non possa automaticamente ritenersi illegittimo e comportare il rientro o la perdita dell’affidamento e collocamento del minore. Nel diritto delle relazioni familiari, enuncia la Cassazione, bisogna compiere una valutazione oggettiva del singolo contesto, senza automatismi e rigidità, nel rispetto della Costituzione e del best interest di quel bambino in quel particolare contesto di vita, senza pregiudizi e richiami a norme o principi privi dell’imprescindibile collegamento con i cardini portanti dei diritti universalmente riconosciuti ed impressi nella Carta Costituzionale, nella scienza, nella medicina pediatrica e nella biologia.
La Corte di Appello di Catania, riformando la sentenza che ordinava il rientro della donna, pena la perdita del collocamento e affidamento del bambino, ha stabilito che il figlio sia affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la mamma, cui è riconosciuto il diritto di vivere nella città di origine, sebbene distante 600 km da quella ove abitava il padre. La Corte di Cassazione conferma la decisione e recita “il giudice di merito o di legittimità deve sempre avere uno sguardo capace di leggere e di far vivere il sistema dei diritti proclamati dalla Costituzione”. Ritiene la Corte che la ratio del principio di uguaglianza non ammette che la tutela di un interesse individuale possa tradursi nella compressione sistematica dell’interesse altrui. Inoltre, il collocamento presso la madre soddisfa l’interesse del minore in tenera età (15 mesi) e ancora allattato al seno, elemento determinante, sostiene la Corte, per rispettare la vicinanza madre-figlio secondo una valutazione non ideologica ma biologica e concreta.
A cura dell’Avv. Marina Marconato
