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Circonvenzione di persone incapaci, non è necessario che il soggetto passivo versi in uno stato di incapacità mentale in senso clinico

10 aprile 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 643 cod. pen. non è necessario che il soggetto passivo versi in uno stato di incapacità mentale in senso clinico, essendo sufficiente una condizione di minorata capacità di autodeterminazione e di critica, anche derivante da un deficit cognitivo lieve.

Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 12754/2026.

Il provvedimento della seconda sezione penale è risalente allo scorso 7 aprile.

Quando l’induzione abbia ad oggetto la redazione di un testamento, argomenta la Suprema Corte, il reato si consuma nel momento della formazione dell’atto, in quanto già dotato di immediati effetti giuridici, senza che sia richiesta la verificazione di un danno patrimoniale attuale, potendo l’offesa consistere nella compressione della libertà di autodeterminazione patrimoniale della vittima. Ne consegue che la rinnovazione dell’istruttoria in appello mediante perizia psichiatrica post mortem ha carattere eccezionale ed è legittimamente esclusa ove il giudice ritenga di poter decidere allo stato degli atti sulla base del compendio probatorio già acquisito.