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Il curatore del minore, già nominato, è litisconsorte necessario anche in sede di Regolamento di competenza e, in difetto di notifica del ricorso introduttivo, va integrato il contraddittorio nei suoi confronti. (Cass Civ. ord. 20/03/2026 n. 6675)

12 aprile 2026

News Regionale - Lazio ,

Con la presente ordinanza la Suprema Corte ribadisce un principio già affermato in precedenti pronunce volto a riconoscere al curatore del minore il ruolo di litisconsorte necessario anche nel regolamento di competenza(ex multis Cass 31.01.2023 n. 2829).

Nel caso di specie, a seguito di domanda del marito di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio si costituiva con apposita comparsa la moglie che formulava, in primo luogo, eccezione di incompetenza del Tribunale adìto in favore di diverso Tribunale extraregionale, dove, a suo dire, era stata fissata dai coniugi la residenza abituale dell’infante e il centro affettivo e stabile della sua vita ( art 473.bis-11cpc).

Con ordinanza il Tribunale rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale evidenziando che, ai fini dell’individuazione della residenza abituale di un minore, rileva la residenza effettiva e non quella anagrafica e che in forza del combinato disposto degli artt 5 e 39 cpc deve farsi riferimento soltanto alla situazione di fatto esistente al momento dell’instaurazione del giudizio.

Avverso detta decisione la moglie proponeva istanza di regolamento di competenza.

Nel costituirsi il marito eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato al curatore speciale, nominato con la stessa ordinanza impugnata.

La Suprema Corte, ritenendo violato il diritto alla difesa della minore, respingeva l’eccezione di inammissibilità e tuttavia stabiliva, in conformità con precedenti arresti, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del curatore, già nominato, onde garantire un’adeguata tutela degli interessi della minore anche nelle questioni di rito.


A cura dell’avv. Michela Maculani