È inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391‑bis e 395, n. 4, c.p.c. quando la censura, pur formalmente prospettata come errore di fatto, investa in realtà una valutazione giuridica o l’interpretazione della ratio decidendi della sentenza impugnata.
Lo riporta la Cassazione, nell’ordinanza n. 9325/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 13 aprile.
Non integra errore revocatorio la dedotta erronea valutazione, ancorché ritenuta incongrua dalla parte, del contenuto degli atti o della motivazione, trattandosi di errore di giudizio. In materia di assegno divorzile, la condizione economico‑patrimoniale delle parti deve essere apprezzata tenendo conto anche dei beni attribuiti a seguito dello scioglimento della comunione legale, secondo il criterio della presunzione di appartenenza paritaria, restando irrilevante l’apporto individuale di ciascun coniuge alla formazione della comunione.
