Interessante provvedimento in materia tributaria della Corte di Cassazione in ambito familiare. L’ordinanza n. 9450/2026, dello scorso 14 aprile ad opera della quinta sezione civile, formula rilievi relativamente alla deducibilità delle somme corrisposte dal contribuente all’ex coniuge a titolo di rimborso degli oneri fiscali gravanti sull’assegno divorzile.
In materia tributaria, anche con riferimento alle istanze di rimborso, il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta non preclude l’efficacia del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione a precedenti annualità, qualora la decisione passata in giudicato abbia accertato, in modo definitivo, l’esistenza di presupposti giuridici aventi carattere tendenzialmente permanente. Ne consegue che l’accertata deducibilità, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, delle somme corrisposte dal contribuente all’ex coniuge a titolo di rimborso degli oneri fiscali gravanti sull’assegno divorzile, prevista nelle condizioni economiche della sentenza di divorzio, vincola l’Amministrazione finanziaria anche per le annualità successive, ove non risulti dedotta alcuna modificazione delle predette condizioni.
