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Rapporti Patrimoniali tra i coniugi. Corte Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 8973 del 9/04/2026

20 aprile 2026

News Regionale - Lazio ,

Illegittimo arricchimento tra i coniugi. Irripetibilità delle somme versate dal coniuge per la realizzazione di un progetto di vita comune.

Il dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia (sia per coppie spostate in regime di separazione dei beni che in regime di comunione) deve essere:

- finalizzato ed inteso per i bisogni della famiglia e dunque, va inteso in senso solidaristico (cioè nell’interesse collettivo della famiglia e non nell’interesse esclusivo dell’altro coniuge) ed ampio;

- può essere diversamente regolato tra i coniugi ed i relativi accordi non devono essere necessariamente scritti e/o taciti

Per l’effetto, nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniali per concorrere a realizzare un progetto di vita comune, si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 143 cpc e risultano pertanto irripetibili in quanto sorrette da giusta causa.

Per l’effetto il coniuge, che agisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un prestito) ovvero che l’apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato e inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal fine rilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge .


A cura dell’Avv. Manola Ferri