Con la pronuncia in commento, la Cassazione risponde al più diffuso quesito ossia quando, alla fine del rapporto coniugale, sono ripetibili le attribuzioni in denaro tra coniugi e si applica l’azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento. In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e risultano irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa.
Ne consegue che il coniuge, il quale agisce con l’azione sussidiaria di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione delle somme versate su un conto cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio un mutuo) ovvero che l’apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal fine rilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge.
La Cassazione, pertanto, con la pronuncia in esame ha tutelato chi ha investito in modo significativo in un bene di proprietà esclusiva dell’ex coniuge, ovvero il principio secondo il quale quando il contributo economico di un coniuge è sproporzionato rispetto alla normale contribuzione familiare, questo va restituito in caso di separazione o divorzio, superando la presunzione di liberalità dei coniugi.
A cura dell’Avv. Martina De Cupis
