In tema di rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di atti persecutori (art. 612bis c.p.), non sussiste assorbimento delle condotte di stalking poste in essere dopo la cessazione della convivenza more uxorio nelle condotte di maltrattamento commesse durante la convivenza, quand'anche tra imputato e persona offesa permanga un rapporto di filiazione.
Il principio in questione porta la firma della Cassazione ed è esplicitato nella recente sentenza n. 14882/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 24 aprile.
Ciò, chiariscono i giudici di piazza cavour, sia perché le condotte successive integrano un autonomo segmento criminoso, sia perché la novella del 2025, che ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 572 c.p. includendovi anche "la persona non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione", non è applicabile retroattivamente in malam partem.
