In tema di revisione delle condizioni di divorzio ex art. 9 l. n. 898/1970, la revoca dell’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni è giustificata ove il genitore onerato alleghi e dimostri, anche per presunzioni, lo svolgimento da parte dei figli di attività lavorative tali da evidenziare una concreta capacità di inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro e di provvedere al proprio sostentamento, gravando poi sui figli stessi l’onere di provare la perdurante non autosufficienza economica e la non imputabilità, a inerzia o colpevole disimpegno, dell’eventuale mancato consolidamento dell’autonomia reddituale. In tale giudizio, la natura non continuativa delle pregresse esperienze lavorative non è di per sé sufficiente a mantenere l’obbligo di mantenimento, ove risulti che il figlio, concluso il percorso di studi, sia inserito nel mercato del lavoro e abbia dimostrato una concreta capacità di reperire occupazioni retribuite. La decisione di revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché l’obbligo di versamento e il correlato diritto alla percezione permangono nella misura fissata dal provvedimento vigente sino alla modifica giudiziale, con la conseguenza che gli effetti della revisione decorrono dalla domanda giudiziale e restano irripetibili le somme corrisposte in epoca anteriore.
A cura dell' Avv. Maria Lepore - Socia Sezione Territoriale Livorno AIAF Toscana
Link sentenza : aiaf-avvocati.it/public/media/sentenza%20per%20aiaf.pdf
