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Riconoscimento delle decisioni straniere in materia di obbligazioni alimentari, chiarimenti sulla nozione

4 maggio 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di riconoscimento delle decisioni straniere in materia di obbligazioni alimentari, in applicazione del Regolamento (CE) 4/2009, rientrano nella nozione di obbligazioni alimentari tra persone che sono state coniugate, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dal diritto nazionale, tanto gli obblighi di corresponsione di un assegno periodico quanto l'attribuzione di una somma una tantum, come pure l'attribuzione della proprietà, ovvero l'assunzione di obblighi di garanzia reale o personale.

È quanto recentemente formulato dalla Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 11335/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 27 aprile.

Ciò, si legge nel provvedimento, purché - secondo un approccio di tipo funzionale - la prestazione sia diretta a garantire il sostentamento di un coniuge bisognoso o le esigenze e le risorse di ciascun ex coniuge siano prese in considerazione per stabilirne l'ammontare, potendo, invece, senza dubbio escludersi che si tratti di obbligazioni alimentari, quando le prestazioni attengono unicamente alla ripartizione dei beni tra le parti.