Merita segnalazione la sent. Cass. 10281/2026 per ciò che concerne, in tema di separazione personale dei coniugi, l’accertamento, in sede civile, di condotte di violenza fisica e morale poste in essere da un coniuge nei confronti dell’altro e della prole, anche sulla base di risultanze tratte da procedimenti penali non ancora definiti. In tal caso gli ermellini hanno ritenuto fosse idoneo a fondare l’addebito esclusivo della separazione, senza che assumesse rilievo in chiave comparativa, la successiva relazione extraconiugale dell’altro coniuge, giacché questa si collochi in un contesto di crisi già irreversibilmente determinato dalle predette condotte, attesa la non comparabilità, per intrinseca gravità, delle violenze con fatti eterogenei.
Nel caso di specie, la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, escludeva l’addebito a carico della moglie e lo poneva integralmente a carico del marito, valorizzando l’anteriorità delle condotte violente, emergenti anche dagli atti del procedimento penale pendente, nonché disponeva l’affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, in ragione del grave pregiudizio arrecato al minore e del consolidato rifiuto di questi di intrattenere rapporti con il padre.
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato che il principio di cui all’art. 27 Cost. operi esclusivamente nel processo penale e non precluda al giudice civile un autonomo accertamento dei fatti rilevanti ai fini dell’addebito; ha altresì ribadito che il regime di affidamento condiviso, pur costituendo regola generale ex artt. 337-ter e 337-quater c.c., sia derogabile ove, alla luce di un giudizio prognostico fondato su elementi concreti e attuali, risulti non perseguibile l’interesse superiore del minore, legittimando l’affidamento esclusivo in presenza di una compromissione della bigenitorialità e del benessere psicofisico del figlio.
A cura dell’avv. Stefanella Breda
