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La Corte di Cassazione torna sui criteri di ripartizione della pensione di reversibilità

18 maggio 2026

News Regionale - Lazio ,

La recente sentenza Cass, Sez. Lavoro n. 3955 del 22 febbraio 2026 affronta la delicata questione della ripartizione della pensione di reversibilità in caso di concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato, ponendosi in continuità con l'orientamento consolidato della Cassazione, ed offrendo ai giudici di merito un'importante lezione metodologica fondata sul rispetto della gerarchia dei criteri di valutazione.

La vicenda processuale trae origine dalla decisione della Corte d'Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ripartito la pensione di reversibilità attribuendo il 20% alla coniuge divorziata e l’ 80% al coniuge superstite. La coniuge divorziata quindi ha impugnato tale decisione lamentando che la Corte territoriale, nel ritenere che una quota di reversibilità superiore al 20% le avrebbe procurato un irragionevole miglioramento rispetto alla situazione preesistente, ha trasformato il criterio meramente correttivo dell'entità dell'assegno goduto nel criterio guida, disattendendo il criterio principale della durata dei rapporti matrimoniali, rispettivamente di 31 anni con la coniuge divorziata e di 8 anni con la coniuge superstite.

La Suprema Corte ha enunciato che il giudice deve effettuare la ripartizione bilanciando il criterio primario della durata dei matrimoni con altri criteri che fungono da correttivi, quali (i) le condizioni economiche delle parti, (ii) l'entità dell'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge; (iii) la durata di eventuali periodi di convivenza prematrimoniale; (iv) ogni altro elemento utile a garantire il rispetto della finalità solidaristica dell'istituto, che è quella di assicurare una continuità del sostegno economico che il defunto prestava in vita. Ritenuto quindi che la Corte del merito non abbia svolto correttamente tale bilanciamento, ha cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame attenendosi alla gerarchia dei criteri indicati.


A cura dell’Avv. Silvia Faraci