È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.c., con riferimento agli artt. 2, 3, 30, comma terzo, Cost., 1, 21 e 22 della Carta di Nizza, per disparità di trattamento tra coloro che acquisiscono la status di figlio naturale riconosciuto e i figli non riconoscibili, per essere ai primi riconosciuto il diritto a concorrere senza limitazioni nella successione dei genitori, mentre ai figli non riconoscibili esclusivamente la rendita vitalizia senza instaurare un rapporto di parentela con i parenti del de cuius agli effetti successori.
Lo afferma la Cassazione, nella sentenza n. 15833/2026. Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 22 maggio.
La circostanza che l'assegno ex art. 580 c.c. non garantisca pari diritti successori rispetto ai figli riconosciuti, rilevano i giudici di piazza Cavour, non elimina il fatto che non sia preclusa la possibilità di conseguire, nei confronti del genitore biologico, i medesimi diritti successori che competono agli altri aventi titolo, previa acquisizione dello status di figlio del de cuius.
La ratio dell'art. 580 c.c. resta, allora, proprio quella di assicurare, in via eccezionale e derogatoria, una tutela patrimoniale successoria sui generis, ossia un diritto di credito nei confronti dell'eredità del genitore biologico, senza attribuire la qualità di erede (con gli obblighi che essa comporta), né lo status di figlio ai soggetti sprovvisti di un titolo di stato di filiazione nei confronti del de cuius.
