La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione proposto dal padre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, pur confermando l’affidamento condiviso dei figli minori, aveva mantenuto il collocamento prevalente presso la madre, assegnandole la casa familiare e ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento, ampliando soltanto i tempi di frequentazione paterna infrasettimanale. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 337-ter e 337-sexies c.c. e dell’art. 8 CEDU, deducendo l’assenza di una frequentazione paritaria, la carenza di motivazione sull’assegnazione della casa familiare e l’iniquità dell’assegno di mantenimento. La Corte ha ribadito che il principio di bigenitorialità non implica una ripartizione perfettamente paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, né una modifica in punto di assegnazione della casa familiare o una rimodulazione del contributo al mantenimento, spettando al giudice di merito individuare la soluzione più conforme all’interesse superiore del minore in relazione alle concrete circostanze del caso e alle reali esigenze relazionali e concrete della prole. La scelta del collocamento prevalente presso uno dei genitori non costituisce pertanto violazione di legge se adeguatamente motivata in funzione del benessere dei figli. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per Cassazione che, pur formalmente prospettando violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a una rivalutazione del merito che, come ben noto, è sottratta al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, la quale non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti o delle prove acquisite nel giudizio.
A cura dell’Avv. Maria Grazia Lo Fazio
