Nuova sentenza della Cassazione in materia di sottrazione di minore.
Con provvedimento n. 18410/2026 dello scorso 21 maggio, la quinta sezione penale torna a formulare rilievi su una questione dibattuta in dottrina e in giurisprudenza.
Non integra il delitto di sequestro di persona la condotta del genitore che impedisca all’altro di allontanarsi con il figlio minore, quando la persona offesa conservi in concreto la libertà di movimento e di comunicazione e la limitazione sia esclusivamente collegata alla volontà di trattenere il minore nell’ambito di un conflitto sull’affidamento.
In assenza di provvedimenti giudiziari che disciplinino l’affidamento del minore, afferma il Collegio di piazza Cavour, l’individuazione dei limiti del diritto di ciascun genitore a trattenere con sé il figlio richiede un rigoroso accertamento del contesto fattuale e delle modalità concrete della condotta, non essendo sufficiente il mero dissenso dell’altro genitore.
Il giudice d’appello può procedere alla diversa qualificazione giuridica del fatto anche d’ufficio, senza che operi il divieto di reformatio in peius, trattandosi di potere processuale riconducibile agli artt. 521, 522, 598 e 604 cod. proc. pen.; tuttavia, la riqualificazione presuppone un fatto storicamente accertato e non meramente prospettato dalle parti.
