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Chi ha lo stato di figlio altrui può conseguire i diritti successori nei confronti degli eredi del padre biologico

8 giugno 2026

News Regionale - Lazio ,

Con questa recente sentenza (Cass. 22.5.2026 n. 15883) la Corte di legittimità ha confermato che l’art. 580 c.c., nell’accordare un assegno vitalizio a carico dell’eredità del genitore biologico ai figli non riconoscibili, si applica anche al figlio che abbia scelto di non rimuovere il proprio status, non avendo impugnato il riconoscimento o proposto l’azione di disconoscimento di paternità.

La vicenda originava dalla domanda avanzata dal titolare dello status di figlio di soggetto terzo il quale, dedotto il rapporto di procreazione naturale con il defunto genitore biologico agiva contro l’unica erede di questi, chiedendo il riconoscimento dell’assegno vitalizio parametrato alla rendita della quota ereditaria che gli sarebbe spettata in caso di filiazione riconosciuta, con decorrenza dall’apertura della successione. La domanda veniva accolta dal Tribunale di Pisa che liquidava i ratei pregressi maturati anteriormente alla proposizione della domanda, oltre ad una rendita annua per il periodo successivo, pronuncia confermata anche dalla Corte d’Appello di Firenze.

La Cassazione, intervenuta su impugnativa di entrambe le parti, ha sul punto affermato: “… il diritto all’assegno compete anche al figlio che non intenda recidere i legami con la famiglia di appartenenza e che perciò abbia lo status di figlio di un soggetto e non abbia richiesto il disconoscimento della paternità e il successivo riconoscimento dello status di figlio del genitore biologico .” Tale diritto è regolato dall’art. 580 c.c. che nel caso de quo assicura “in via eccezionale e derogatoria, una tutela patrimoniale successoria sui generis, ossia un diritto di credito nei confronti dell’eredità del genitore biologico, senza attribuzione della qualità di erede”.



A cura dell’Avv. Laura Di Fazio