In tema di mantenimento dei figli, qualora il giudice di rinvio, nel dare attuazione al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in ordine alla nozione di spese straordinarie, ritenga rimborsabili talune voci di spesa e ne escluda altre, la sentenza è affetta da nullità per motivazione apparente o incomprensibile se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito per determinare l’ammontare complessivo dovuto e per spiegare la misura del riparto tra i genitori.
La sottolineatura porta la firma della Cassazione: tali rilievi sono presenti nell’ordinanza n. 16578/2026.
Resta invece inammissibile la censura che miri a rimettere in discussione la valutazione di merito già compiuta in ordine alla straordinarietà delle singole spese o alla proporzionalità della contribuzione, ove la decisione si fondi su rationes autonome e non specificamente aggredite.
La pronuncia in questione, dunque, si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata in materia di spese straordinarie per i figli e ne offre un’importante precisazione sul versante processuale: il giudice del rinvio, pur vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, deve sviluppare una motivazione completa, coerente e verificabile, soprattutto quando si tratta di tradurre in concreto il criterio della proporzionalità ex articolo 337 ter del Codice civile nelle operazioni di riparto tra i genitori.
